Short selling: le recenti regole internazionali

Cos’è il short selling?

Il short selling, in italiano vendita allo scoperto o vendita a nudo, è un’operazione finanziaria nella quale si alienano  titoli non direttamente posseduti da chi li vende. Più in generale, questo termine indica tutti i tipi di operatività finanziaria il cui intento è quello di ottenere un profitto in seguito a un trend o a un movimento ribassista delle quotazioni di titoli (azioni, strumenti, beni) prezzati in una borsa valori.

Non a caso, il short selling è considerato un tipo di operazione prettamente speculativa e orientata verso un investimento di breve periodo. Per questo motivo è opportuno che il risparmiatore, prima di intraprendere un’operazione di questo tipo sia coadiuvato dal supporto di operatori professionali.

Le tipologie di short selling

Esistono due tipologie di vendita allo scoperto:

  1. Covered: questo tipo di short selling è preceduto da un prestito titoli. Pertanto colui che intende vendere a nudo acquista preventivamente i titoli facendoseli prestare da un intermediario, così da assicurarsi di poterli poi consegnare al compratore.
  2. Naked: questo tipo di short selling, invece, non prevede nessuna forma di copertura risultando potenzialmente un’operazione più rischiosa per il compratore. Infatti  venditore deve procurarsi successivamente al trasferimento i titoli, acquistandoli sul mercato o prendendoli in prestito.

Le regole internazionali

Recentemente è entrato in vigore il Regolamento europeo n. 236/2012 sullo short selling, che introduce obblighi di segnalazione delle posizioni nette corte al di sopra di una certa soglia e pone alcune limitazioni alle vendite allo scoperto degli strumenti finanziari e all’acquisto di credit default swap di emittenti sovrani.

Questa normativa è stata emanata per armonizzare a livello europeo questa operazione finanziaria e per fornire un sistema più trasparente. Ma vediamo più nel dettaglio le novità introdotte dal Regolamento:

  • obbligo di segnalazione alle autorità competenti di posizioni nette corte individuali su debito sovrano di un Paese Ue (compresi anche altri emittenti pubblici assimilabili, ad esempio titoli emessi dalla Banca Europea per gli Investimenti, di importo rilevante);
  • obbligo di segnalazione delle posizioni nette corte individuali su azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
  • obbligo di segnalazione delle posizioni nette corte individuali su azioni ammesse alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione dell’Unione Europea quando la posizione ribassista è pari o superiore allo 0,2% del capitale sociale dell’emittente;
  • obbligo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette corte individuali su azioni quando la posizione ribassista è pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale;
  • restrizioni alle vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli e alle posizioni uncovered su credit default swap su emittenti sovrani;
  • esenzione delle predette regole per le attività svolte dai market maker e dai primary dealer in titoli di Stato, previa notifica alle autorità competenti.

In Italia le autorità competenti sono:

  • la Banca d’Italia e la Consob per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri ordinari;
  • il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per i poteri di intervento in circostanze eccezionali, da esercitare su proposta della Banca d’Italia, sentita la Consob.

Ovviamente, questo nuovo Regolamento ha anche influenzato l’operato di società di gestione del risparmio che propongono fondi comuni di investimento sui mercati europei, come ad esempio Tendercapital Global Bond Short Duration. (Clicca sul link per acquisire informazioni descrittive e promozionali su Tendercapital Global Bond Short Duration).